Iniziativa popolare federale «Protezione dalle radiazioni della telefonia mobile –
Un progresso per la salute e l'ambiente (Iniziativa SaferPhone)»
La Costituzione federale[1] è modificata come segue:
Art. 118 cpv. 2 lett. d[2]
2 [La Confederazione] Emana prescrizioni su:
d. la protezione dalle radiazioni non ionizzanti
Art. 118c[3] Protezione dalle radiazioni non ionizzanti
1 La Confederazione e i Cantoni prendono provvedimenti volti a proteggere gli esseri umani, la fauna, la flora e i loro spazi vitali dalle radiazioni non ionizzanti generate tecnicamente.
2 Provvedono all’utilizzo di tecnologie a basse emissioni in tutti gli ambiti di applicazione. Gli impianti e gli apparecchi che emettono radiazioni non ionizzanti rispettano il principio della minor esposizione possibilmente raggiungibile. La legge disciplina i valori limite secondo tale principio.
3 I servizi di telecomunicazione si basano sul collegamento via cavo dei locali residenziali e commerciali.
4 Per la trasmissione di informazioni senza fili sono decisive le brevi distanze radio e la bassa esposizione di terzi.
5 La Confederazione e i Cantoni favoriscono e promuovono l'uso di tecnologie que non emettono onde elettromagnetiche.
Art. 197 n. 13[4]
13. Disposizione transitoria dell’art. 118 cpv. 2 lett. d e art. 118c (Protezione dalle radiazioni non ionizzanti)
1 L’Assemblea federale emana la legge d’esecuzione degli articoli 118 capoverso 2 lettera d e 118c entro cinque anni dall’accettazione di tali disposizioni da parte del Popolo e dei Cantoni. Se la legge d’esecuzione non entra in vigore entro tale termine, il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza. Questa ha effetto sino all’entrata in vigore della legge d’esecuzione.
2 Fino all’entrata in vigore della legge d’esecuzione:
a. Per la comunicazione nelle reti di telefonia mobile con i terminali possono essere utilizzate unicamente le frequenze portanti che si trovano nella gamma delle bande di frequenza concesse in licenza fino al 31 dicembre 2021.
b. La limitazione precauzionale delle emissioni secondo l'ordinanza del Consiglio federale sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti non viene indebolita.
[2] La numerazione definitiva della presente enumerazione sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.
[3] La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.
[4] Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale.