Mettere le persone al centro dello sviluppo tecnologico

L'introduzione del 5G ha posto le basi per un cambiamento fondamentale nel roll-out della rete. La rete di telefonia mobile deve essere progettata per essere più orientata al futuro. Finora il trattamento delle radiazioni non ionizzanti è stato regolamentato solo dal Consiglio federale, in diretto accordo con gli operatori. Anche se ha subito alcune modifiche tecniche: L'ordinanza del Consiglio federale sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti del 23 dicembre 1999 ha più di 20 anni e si basa su un livello di conoscenza e di comprensione della sovranità che non è più in linea con la realtà odierna e con l'attuale esigenza di trasparenza.

Nuovo nella Costituzione federale

Iniziativa popolare federale «Protezione dalle radiazioni della telefonia mobile –
Un progresso per la salute e l'ambiente (Iniziativa SaferPhone)»

La Costituzione federale[1] è modificata come segue:

Art. 118 cpv. 2 lett. d[2]

2 [La Confederazione] Emana prescrizioni su:

d. la protezione dalle radiazioni non ionizzanti

 


Art. 118c[3] Protezione dalle radiazioni non ionizzanti

1 La Confederazione e i Cantoni prendono provvedimenti volti a proteggere l'uomo, la fauna, la flora e i loro spazi vitali dalle radiazioni non ionizzanti generate tecnicamente.

2 Provvedono affinché sia garantito l'impiego di tecnologie a emissioni ridotti in tutti gli ambiti di applicazione. Gli impianti e gli apparecchi rispettano il principio della minor esposizione possibilmente raggiungibile. La legge disciplina i valori limite sono determinati conformemente a tale principio.

3 Per i collegamenti radio sono determinanti percorsi di trasmissione brevi e un'esposizione di terzi bassa.

4 La fornitura di servizi di telecomunicazione alle unità abitative et alle unità aziendali avviene in linea di massima tramite la rete via cavo. 

5 La Confederazione e i Cantoni favoriscono e promuovono l'uso di tecnologie que non emettono onde elettromagnetiche.

 


Art. 197 n. 13[4]

13. Disposizione transitoria dell’art. 118 cpv. 2 lett. d e art. 118c (Protezione dalle radiazioni non ionizzanti)

1 L’Assemblea federale emana la legge d’esecuzione degli articoli 118 capoverso 2 lettera d e 118c entro tre anni dall’accettazione di tali disposizioni da parte del Popolo e dei Cantoni. Se la legge d’esecuzione non entra in vigore entro tale termine, il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza. Questa ha effetto sino all’entrata in vigore della legge d’esecuzione.

2 Fino all’entrata in vigore della legge d’esecuzione, per quanto riguarda le onde elettromagnetiche si applica quanto segue:

a. per la comunicazione con gli apparecchi terminali nelle reti mobili devono essere impiegate esclusivamente le frequenze portanti comprese nelle bande di frequenze date in concessione fino al 31 dicembre 2021.

b. le limitazioni preventive delle emissioni previste dall'ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti non possono essere attenuate.

 


[1] RS 101

[2] La numerazione definitiva della presente enumerazione sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.

[3] La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.

[4] Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale.

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